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LA SEPARAZIONE, IL DIVORZIO
E LA LEGGE

Quando il matrimonio entra in seria e profonda crisi, la prima cosa che debbono fare i coniugi, per porre fine alla loro unione matrimoniale, é la separazione legale: essa rappresenta, nel nostro ordinamento legislativo, una situazione di sospensione dei diritti e dei doveri sorti col matrimonio, ad eccezione di quelli di assistenza economica e di rispetto reciproco cui i coniugi sono comunque e sempre tenuti.

La separazione legale si presenta pertanto come una situazione transitoria destinata ad evolvere o nella riconciliazione (e conseguente ripresa della vita coniugale) o nella definitiva sua estinzione attraverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ("di divorzio"). Al divorzio si giunge decorsi tre anni dalla separazione legale, anche su iniziativa di uno solo dei separati, il che non esclude comunque, ed anzi in Italia è piuttosto frequente, che la condizione di separati in mancanza di iniziativa dei coniugi, perduri indefinitamente quale alternativa allo scioglimento del matrimonio. Il divorzio é stato introdotto in Italia nel 1970 e la sua introduzione ha rappresentato una profonda frattura con la tradizione cattolica dell'indissolubilità del matrimonio. Notevoli sono state le resistenze e gli ostacoli che larga fascia dell'opinione pubblica ha posto, non ultima nel 1974 la promozione di un referendum abrogativo poi respinto a larga maggioranza dagli elettori. Con il divorzio si scioglie il vincolo coniugale che ridà lo stato libero ai coniugi: i diritti e i doveri reciproci sorti col matrimonio vengono meno, anche se permane tra i coniugi un dovere di solidarietà che può concretarsi in vari obblighi di assistenza economica (assegno, quota di indennità di fine rapporto, pensione di reversibilità e quant'altro), restano invece immutati i doveri verso i figli e la titolarietà della potestà genitoriale. Il divorzio può essere pronunciato solo con sentenze e solo dopo la verifica, ad opera del giudice, dell'esistenza di una delle cause del divorzio tassativamente previste e dalla concreta impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione di vita tra coniugi.

149. Scioglimento del matrimonio. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

150. Separazione personale. È ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Ai coniugi spetta il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

151. Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

158. Separazione consensuale. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

155. Conseguenti provvedimenti nei confronti dei figli. Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

156. Rapporti matrimoniali tra coniugi; effetti della separazione. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.


 

 


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