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Quando il matrimonio
entra in seria e profonda crisi, la prima cosa che debbono
fare i coniugi, per porre fine alla loro unione matrimoniale,
é la separazione legale: essa rappresenta, nel
nostro ordinamento legislativo, una situazione di sospensione
dei diritti e dei doveri sorti col matrimonio, ad eccezione
di quelli di assistenza economica e di rispetto reciproco
cui i coniugi sono comunque e sempre tenuti.
La separazione legale si presenta
pertanto come una situazione transitoria destinata ad
evolvere o nella riconciliazione (e conseguente ripresa
della vita coniugale) o nella definitiva sua estinzione
attraverso la sentenza di cessazione degli effetti civili
del matrimonio ("di divorzio"). Al divorzio
si giunge decorsi tre anni dalla separazione legale,
anche su iniziativa di uno solo dei separati, il che
non esclude comunque, ed anzi in Italia è piuttosto
frequente, che la condizione di separati in mancanza
di iniziativa dei coniugi, perduri indefinitamente quale
alternativa allo scioglimento del matrimonio. Il divorzio
é stato introdotto in Italia nel 1970 e la sua
introduzione ha rappresentato una profonda frattura
con la tradizione cattolica dell'indissolubilità
del matrimonio. Notevoli sono state le resistenze e
gli ostacoli che larga fascia dell'opinione pubblica
ha posto, non ultima nel 1974 la promozione di un referendum
abrogativo poi respinto a larga maggioranza dagli elettori.
Con il divorzio si scioglie il vincolo coniugale che
ridà lo stato libero ai coniugi: i diritti e
i doveri reciproci sorti col matrimonio vengono meno,
anche se permane tra i coniugi un dovere di solidarietà
che può concretarsi in vari obblighi di assistenza
economica (assegno, quota di indennità di fine
rapporto, pensione di reversibilità e quant'altro),
restano invece immutati i doveri verso i figli e la
titolarietà della potestà genitoriale.
Il divorzio può essere pronunciato solo con sentenze
e solo dopo la verifica, ad opera del giudice, dell'esistenza
di una delle cause del divorzio tassativamente previste
e dalla concreta impossibilità di mantenere o
ricostituire la comunione di vita tra coniugi.
149. Scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi
e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo
83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di
uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
150. Separazione personale.
È ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Ai coniugi spetta il diritto di chiedere la separazione
giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.
151. Separazione giudiziale.
La separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno
o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio
all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove
ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale
dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione
del suo comportamento contrario ai doveri che derivano
dal matrimonio.
158. Separazione consensuale.
La separazione per il solo consenso dei coniugi non
ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento
e al mantenimento dei figli è in contrasto con
l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi
indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse
dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può
rifiutare allo stato l'omologazione.
155. Conseguenti provvedimenti
nei confronti dei figli. Il giudice che pronunzia la
separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il
modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché
le modalità di esercizio dei suoi diritti nei
rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i
figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge
cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state
assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza,
e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati
i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della
potestà sia affidato ad entrambi i genitori,
il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi
ordinare che la prole sia collocata presso una terza
persona o, nella impossibilità, in un istituto
di educazione.
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento
dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice
deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti
possono essere diversi rispetto alle domande delle parti
o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi
di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal
giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento
dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà
su di essi e le disposizioni relative alla misura e
alle modalità del contributo.
156. Rapporti matrimoniali
tra coniugi; effetti della separazione. Il giudice, pronunziando
la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata
in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre
al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale
se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti commi.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto,
il giudice può disporre il sequestro di parte dei
beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti
a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato,
che una parte di esse venga versata direttamente agli
aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice,
su istanza di parte, può disporre la revoca o la
modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
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