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159. Del regime patrimoniale legale
tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia,
in mancanza di diversa convenzione é costituito
dalla comunione dei beni.
La comunione dei beni
177. Oggetto
della comunione. Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti
dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi,
percepiti e non consumati allo scioglimento della
comunione 191;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno
dei coniugi se, allo scioglimento della comunione,
non siano stati consumati ;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite
dopo il matrimonio.Qualora si tratti di aziende appartenenti
ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma
gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli
utili e gli incrementi.
179. Beni
personali. Non costituiscono oggetto della comunione
e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui prima
del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto
ai quali era titolare di un diritto reale di godimento
;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio
per effetto di donazione o successione, quando nell'atto
di liberalità o nel testamento non è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione
;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun
coniuge ed i loro accessori ;
d) i beni che servono all'esercizio della professione
del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione
di una azienda facente parte della comunione ;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
nonché la pensione attinente alla perdita parziale
o totale della capacità lavorativa ;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento
dei beni personali sopraelencati o col loro scambio,
purché ciò sia espressamente dichiarato
all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati
nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio,
é escluso dalla comunione quando tale esclusione
risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato
parte anche l'altro coniuge.
191. Scioglimento
della comunione. La comunione si scioglie per la dichiarazione
di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per
l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, per la separazione
personale, per la separazione giudiziale dei beni, per
mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per
il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui all'articolo
177, lo scioglimento della comunione
può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata
la forma prevista dall'articolo 162.
194. Divisione dei
beni della comunione. La divisione dei beni della comunione
legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo
e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della
prole e all'affidamento di essa, può costituire
a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte
dei beni spettanti all'altro coniuge.
La separazione dei beni
215. Separazione
dei beni. I coniugi possono convenire che ciascuno di
essi conservi la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio.
217. Amministrazione
e godimento dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento
e l'amministrazione dei beni di cui é titolare
esclusivo.
Se ad uno dei coniugi é stata conferita la procura
ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli é tenuto verso l'altro
coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro
con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti,
egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge
o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti
esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro,
amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi
a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione
dei frutti.
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