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Tanti sono gli aspetti di ordine legale inerenti al
vostro futuro matrimonio. Per questo motivo vi abbiamo
preparato questa rubrica; il nostro consiglio è
di leggerla attentamente e non pensiate che siano solo
cose noiose perché é importante per la
futura serenità del vostro matrimonio che tutti
questi aspetti siano precedentemente valutati con la
dovuta coscienza e saggezza.
"La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato
sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare"
recita l'art.29 della Cost.
Non esiste
nel nostro ordinamento giuridico una definizione di
matrimonio, ma dal complesso di tutte le norme che si
occupano di tale materia (Costituzione, Codice Civile
e Penale, Leggi speciali) può dirsi che esso
é la formazione di una "comunione di vita
spirituale e materiale" tra un uomo e una donna
che costituisce il fondamento per la nascita della famiglia
legittima, intesa quale società naturale sorta
per libera scelta e nella quale l'individuo ha o dovrebbe
avere la possibilità di estrinsecare e sviluppare
la propria personalità.
Dal matrimonio sorgono una serie di importanti rapporti
giuridici (di cui pubblichiamo di seguito la serie degli
articoli), ossia diritti e doveri che legano i componenti
della famiglia. Tali rapporti riguardano i coniugi e
i figli e sono sia di ordine personale che patrimoniale;
infine i membri di una stessa famiglia, in quanto legati
da vincoli di parentela o affinità.
143. Diritti
e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono
i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
143bis. Cognome
della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,
fino a che passi a nuove nozze.
144. Indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi
concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare
e fissano la residenza della famiglia secondo le necessità
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
147. Doveri
verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
148. Concorso
negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista nell'articolo precedente in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro capacità
di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori
non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi
o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti
a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale,
su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente
ed assunte informazioni, può ordinare con decreto
che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione
agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge
o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti
ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione é regolata dalle norme relative
all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere,
con le forme del processo ordinario, la modifica e la
revoca del provvedimento.
Successivamente alla riforma del diritto di famiglia,
marito e moglie hanno di fronte alla legge, alla famiglia,
alla società eguali diritti e doveri: è
pertanto scomparsa, almeno sulla carta, la concezione
della famiglia basata sull'autorità gerarchica
del marito, anche se poi di fatto e per molteplici ragioni
di ordine culturale, religioso, economico la completa
parità non é ancora raggiunta. In base
al nuovo testo dell'art.
144 C.C., i
coniugi pertanto devono concordare assieme il tipo di
vita familiare che vogliono condurre secondo le modalità
rispettose delle esigenze di entrambi. Così ad
esempio devono decidere assieme la scelta della loro
abitazione, se e quanti figli avere, il lavoro del marito
e quello della moglie, l'eventualità di affidare
i figli a parenti o estranei durante l'assenza dei genitori,
il modo di impiegare il patrimonio famigliare, etc.
In particolare
ecco i punti fondamentali:
- la coabitazione che consiste
nella normale convivenza di marito e moglie, e cioè
nella comunione di casa e di vita sessuale. I coniugi
devono fissare di comune accordo la residenza della
famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa [art. 144]. In caso
di disaccordo si applica il dettato dell'art. 145;
- la fedeltà che
consiste nell'obbligo per i coniugi di non avere rapporti
sessuali con altra persona. L'inosservanza di esso
è priva di ogni rilevanza penale, potendo essere
presa in considerazione solo nella causa di separazione
dei coniugi;
- l'assistenza nel matrimonio
implica, infatti, l'obbligo reciproco all'assistenza
morale e materiale: ciascun coniuge, cioè,
deve far fronte alle esigenze anche materiali dell'altro,
allorché questi non é in grado di provvedervi;
- la collaborazione intesa
nel senso che i coniugi devono collaborare nell'interesse
della famiglia. Essi concordano tra loro l'indirizzo
della vita familiare. A ciascuno di essi, poi, la
legge attribuisce il potere di attuare l'indirizzo
concordato;
- la contribuzione ai bisogni
della famiglia, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno
in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo,
a contribuire ai bisogni dell'intera famiglia.
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