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Tanti sono gli aspetti di ordine legale inerenti al vostro futuro matrimonio. Per questo motivo vi abbiamo preparato questa rubrica; il nostro consiglio è di leggerla attentamente e non pensiate che siano solo cose noiose perché é importante per la futura serenità del vostro matrimonio che tutti questi aspetti siano precedentemente valutati con la dovuta coscienza e saggezza.

COSA DICE LA LEGGE
RIGUARDO AL MATRIMONIO


"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"
recita l'art.29 della Cost.

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico una definizione di matrimonio, ma dal complesso di tutte le norme che si occupano di tale materia (Costituzione, Codice Civile e Penale, Leggi speciali) può dirsi che esso é la formazione di una "comunione di vita spirituale e materiale" tra un uomo e una donna che costituisce il fondamento per la nascita della famiglia legittima, intesa quale società naturale sorta per libera scelta e nella quale l'individuo ha o dovrebbe avere la possibilità di estrinsecare e sviluppare la propria personalità.
Dal matrimonio sorgono una serie di importanti rapporti giuridici (di cui pubblichiamo di seguito la serie degli articoli), ossia diritti e doveri che legano i componenti della famiglia. Tali rapporti riguardano i coniugi e i figli e sono sia di ordine personale che patrimoniale; infine i membri di una stessa famiglia, in quanto legati da vincoli di parentela o affinità.

143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

143bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le necessità di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

148. Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione é regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modifica e la revoca del provvedimento.
Successivamente alla riforma del diritto di famiglia, marito e moglie hanno di fronte alla legge, alla famiglia, alla società eguali diritti e doveri: è pertanto scomparsa, almeno sulla carta, la concezione della famiglia basata sull'autorità gerarchica del marito, anche se poi di fatto e per molteplici ragioni di ordine culturale, religioso, economico la completa parità non é ancora raggiunta. In base al nuovo testo dell'art.

144 C.C., i coniugi pertanto devono concordare assieme il tipo di vita familiare che vogliono condurre secondo le modalità rispettose delle esigenze di entrambi. Così ad esempio devono decidere assieme la scelta della loro abitazione, se e quanti figli avere, il lavoro del marito e quello della moglie, l'eventualità di affidare i figli a parenti o estranei durante l'assenza dei genitori, il modo di impiegare il patrimonio famigliare, etc.

In particolare ecco i punti fondamentali:

  • la coabitazione che consiste nella normale convivenza di marito e moglie, e cioè nella comunione di casa e di vita sessuale. I coniugi devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [art. 144]. In caso di disaccordo si applica il dettato dell'art. 145;
  • la fedeltà che consiste nell'obbligo per i coniugi di non avere rapporti sessuali con altra persona. L'inosservanza di esso è priva di ogni rilevanza penale, potendo essere presa in considerazione solo nella causa di separazione dei coniugi;
  • l'assistenza nel matrimonio implica, infatti, l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale: ciascun coniuge, cioè, deve far fronte alle esigenze anche materiali dell'altro, allorché questi non é in grado di provvedervi;
  • la collaborazione intesa nel senso che i coniugi devono collaborare nell'interesse della famiglia. Essi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare. A ciascuno di essi, poi, la legge attribuisce il potere di attuare l'indirizzo concordato;
  • la contribuzione ai bisogni della famiglia, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni dell'intera famiglia.

 

 


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