|

La casa può
essere acquistata direttamente dal venditore o tramite
un' agenzia immobiliare regolarmente iscritta all'apposito
albo. In entrambi i casi, occorre seguire determinati
accorgimenti:
- verificare che il venditore non sia un soggetto
protestato o fallito;
- verificare che l'unità immobiliare oggetto
della compravendita sia stata costruita nel rispetto
della normativa edilizia e che non siano stati effettuati
lavori abusivi;
- informarsi sulla percentuale dovuta all'agenzia
per l'intermediazione prestata. Tale percentuale varia
da città a città, ed è compresa
tra l'1,5% ed il 5%.
La proposta di
acquisto
Dopo aver visitato la casa e fatto gli opportuni controlli,
al fine di bloccare il prezzo pattuito, è uso
sottoscrivere una proposta irrevocabile di acquisto,
rilasciando un acconto sul prezzo. La proposta e la
conseguente accettazione della stessa non costituiscono
un vero e proprio contratto, ma precedono il suo perfezionamento.
Infatti, prima della sua conclusione, qualora il proponente
(acquirente) o l'accettante (venditore) decedano, siano
interdetti o revochino la proposta o l'accettazione,
il contratto non viene a esistenza. Affinché
si verifichi l'accordo è necessario che la dichiarazione
del proponente all'atto dell'accettazione non contenga
variazioni alle condizioni indicate nella proposta stessa.
- Le caratteristiche della proposta di acquisto sono:
- la descrizione del bene oggetto della proposta di
acquisto;
- l'impegno ad acquistare con atto pubblico entro
una data fissata;
- la dichiarazione che l'immobile è stato visto
e piaciuto;
- il prezzo e le modalità di pagamento.
La promessa di
vendita o compromesso
Se la proposta irrevocabile di acquisto viene accettata
dal venditore nei tempi in essa fissati si giunge alla
promessa di vendita o compromesso, che impegna entrambe
le parti a stipulare entro una certa data l'atto pubblico
di compravendita. Se, per esempio si desidera acquistare
un immobile che il proprietario si propone di vendere
ma mancano i dati catastali e non si possiede tutta
la somma, è possibile stabilire un vincolo di
carattere giuridico che sancisca l'impegno preso, proprio
attraverso il contratto preliminare di vendita o "compromesso".
Gli elementi essenziali
del compromesso sono:
- il prezzo dell'immobile;
- le modalità di pagamento del prezzo;
- la fissazione della data della stipulazione dell'atto
pubblico (rogito);
- la dichiarazione dell'assenza di ipoteche e/o altri
vincoli;
- la descrizione dell'immobile e sue pertinenze;
- l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto,
confirmatoria e/o caparra penitenziale;
- la dichiarazione della regolarità della casa
rispetto alla normativa urbanistica edilizia;
- la dichiarazione che eventuali abusi edilizi sono
stati condono (condono edilizio);
Lo schema di "promessa
di vendita" (compromesso) è in commercio
e facilmente reperibile. Al momento della accettazione
della "proposta di vendita" è uso (ma
non è obbligo) dare un acconto.
Versamenti di
denaro prima di concludere il contratto
Generalmente, all'atto della sottoscrizione
della promessa di vendita, viene consegnata una somma
di denaro per rendere ancora più impegnativo
quanto sottoscritto. Tale versamento può essere
in forma di acconto o di caparra.
L'acconto costituisce una parte
del prezzo versato prima del saldo o della definitiva
stipulazione. Va distinto dalla caparra. La differenza
è importante perché l'acconto va restituito
se la compravendita per qualsiasi motivo non si conclude.
La caparra confirmatoria rientra
nella categoria delle garanzie ed è costituita
da una somma di denaro che il compratore consegna al
venditore nel momento della conclusione di un accordo.
La caparra ha funzione confirmatoria e cioè di
anticipo per l'esecuzione del contratto.
Oltre alla caparra confirmatoria
esiste la caparra penitenziale. Se si vuole far uso
di tale tipologia, lo si deve esplicitamente dichiarare
al momento del suo versamento, con accordo fra le parti
contraenti. "Penitenziale" vuol dire che vi
è connesso il diritto di recesso. Data la caparra,
i contraenti si riservano la scelta tra l'adempimento
e il recesso. Il recesso avviene per volontà
unilaterale. Se il promettente acquirente recede dal
suo impegno, deve rinunciare alla caparra che rimane
nelle mani del promittente venditore. Se, invece, è
il venditore a voler recedere dal suo impegno, egli
deve provvedere alla restituzione di una doppia caparra
al promittente acquirente. L'acconto o la caparra, sia
essa confirmatoria sia essa penitenziale, viene normalmente
consegnata all'atto della sottoscrizione della promessa
di vendita (compromesso).
L'atto pubblico di compravendita
La compravendita è il contratto che ha per oggetto
il trasferimento della proprietà della casa verso
il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo). Per
questi elementi di scambio, la compravendita (scambio
di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio
di cosa contro cosa).
L'atto di compravendita si stipula
davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore
ed è redatto in forma pubblica. Il rogito è
l'atto conclusivo della compravendita.
Le obbligazioni principali del
venditore sono:
- fare acquistare la proprietà della casa
al momento della conclusione del contratto;
- consegnare la casa al compratore;
- garantire il compratore dall'evizione: la casa,
cioè, non deve appartenere ad altri e altri
non devono avere diritti reali sulla stessa, salvo
quelli dichiarati al momento della vendita;
- garantire il compratore dai vizi, cioè che
la casa sia immune da difetti che la rendano inidonea
all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore.
Le imposte sull'acquisto della
casa
L'acquisto della casa comporta
il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda
della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore.
- Se oggetto dell'acquisto è la prima casa
e il venditore è un privato, l'atto di compravendita
è soggetto a imposte complessive del 7%:
- imposta di registro del 4%
- imposta ipotecaria del 2%
- imposta catastale del 1%
- Se si tratta della seconda casa o altro bene immobile,
le imposte assommano all'11%:
- imposta di registro del 8%
- imposta ipotecaria del 2%
- imposta catastale del 1%
- Se la prima casa è acquistata da un'impresa
di costruzioni l'atto di compravendita è soggetto
a:
- IVA del 4%
- imposta di registro lire 250.000 in misura fissa
- imposta ipotecaria lire 250.000 in misura fissa
- Se si tratta della seconda casa o altro immobile:
- IVA del 10%
- imposta di registro lire 250.000 in misura fissa
- imposta ipotecaria lire 250.000 in misura fissa
Le imposte di cui sopra vanno
applicate sul valore del bene dichiarato nell'atto di
compravendita. Tale valore, comunque, non può
essere inferiore al "valore catastale" dell'immobile
che si ottiene moltiplicando per 100 la rendita catastale
allo stesso attribuito.
|